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2014 Libretto degli impianti: consegna al rogito

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LIBRETTO DEGLI IMPIANTI:
ADEMPIMENTI IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE 2014

Come gi? a suo tempo ricordato il ministero dello Sviluppo economico ha prorogato al 15 ottobre 2014 l'obbligo di utilizzare i nuovi modelli fissati dal Dm 10 febbraio 2014 per compilare il libretto di impianto e il rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva (condizionatori e caldaie).
Il nuovo modello di libretto (una sorta di carta di identit? dell'impianto) dovr? essere predisposto non solo per gli impianti di riscaldamento, ma anche per quelli di condizionamento.
Pu? essere scaricato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico ed ? costituito da un modulo unico e personalizzabile, con pi? schede, assemblate in funzione delle componenti dell'impianto.
Il libretto ? obbligatorio per tutti gli apparati, mentre il rapporto di efficienza energetica (cio? il verbale che ne attesta l'avvenuto controllo) deve essere compilato e trasmesso dall'installatore solo nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW.
La periodicit? delle verifiche ? quella prevista dal DPR 74/2013 se non diversamente disposto dalle norme regionali.
Secondo il Ministero la data del 15 ottobre 2014 costituisce un riferimento in quanto la sostituzione dei vecchi modelli con i nuovi pu? avvenire in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.

Il Ministero ricorda che la previsione dell'articolo 1 del D.M. 10 febbraio 2014 (il quale dispone che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti, a partire dal 15 ottobre 2014 , di un 'Libretto di impianto per la climatizzazione') vale indipendentemente dalla potenza termica degli impianti.
Inoltre - in relazione alla previsione che dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria - il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, co. 5, del D.P.R. n. 74/2013 deve conformarsi ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del decreto.
Si evidenzia infine che, per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalit? di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), ? maggiore uguale a 12 KW.
Peraltro la somma delle potenze va effettuate solo quando le macchine sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.
Questo significa che i singoli apparecchi con potenze inferiori a 12 KW e non interconnessi non necessitano di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica.

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